Art. 15.
(Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DO e delle IGT).

      1. Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DO e delle IGT dei vini, di seguito denominato «Comitato», è

 

Pag. 23

organo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed espressione dell'interprofessione vitivinicola. Il Comitato ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e di valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DO e a IGT.
      2. Il Comitato è affiancato da un ufficio amministrativo, costituito da personale dipendente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che svolge anche i compiti di segreteria.
      3. Il Comitato è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:

          a) due funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

          b) un funzionario del Ministero dello sviluppo economico;

          c) quattro membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in rappresentanza delle regioni e delle province autonome;

          d) due membri particolarmente competenti in materia vitivinicola;

          e) un membro scelto fra tre designati dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;

          f) un membro scelto fra tre designati dall'Accademia della vite e del vino;

          g) due membri scelti fra quattro designati dall'Associazione enotecnici italiani e dall'Ordine nazionale assaggiatori vino;

          h) un membro scelto fra tre designati dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all'articolo 16, in rappresentanza dei consorzi stessi;

          i) nove membri scelti fra dodici designati dalle organizzazioni professionali degli agricoltori;

          l) tre membri scelti fra quattro designati dalle unioni nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli;

 

Pag. 24

          m) tre membri in rappresentanza delle cantine sociali e delle cooperative agricole produttrici, scelti fra sei designati dalle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza e di tutela del movimento cooperativo;

          n) tre membri scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli e dei produttori di vini speciali;

          o) tre membri scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti e degli esportatori vinicoli;

          p) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale consumatori.

      4. Qualora il Comitato tratti questioni attinenti a una DO ovvero a una IGT, partecipa alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della regione o della provincia autonoma interessata.
      5. Il Comitato:

          a) esprime il proprio parere nelle materie di cui alla presente legge, formulando e proponendo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali schemi di disciplinari di produzione dei vini a DO e a IGT, suggerendo apposite strategie di intervento;

          b) propone, anche d'ufficio, la modifica o la revoca delle DO o delle IGT riconosciute e dei loro disciplinari di produzione;

          c) collabora con i competenti organi statali e regionali ad assicurare l'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti a DO o a IGT;

          d) propone iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;

          e) tiene rapporti con altri organismi esteri e nazionali operanti nel settore delle DO e delle IGT;

          f) interviene in Italia e all'estero a tutela delle DO e delle IGT, nei modi

 

Pag. 25

previsti dalle leggi e dai trattati internazionali;

          g) svolge ogni altro incarico ad esso affidato nelle materie di cui alla presente legge;

          h) svolge controlli qualitativi e di classificazione di vini a DOCG, a DOC e a IGT, avvalendosi delle commissioni di degustazione di cui al comma 4 dell'articolo 13;

          i) formula indirizzi e proposte in merito ai controlli per una corretta produzione e commercializzazione dei vini a DO e a IGT;

          l) promuove e coordina, in collaborazione con le regioni e con le province autonome, le indagini relative alla natura, alla composizione e alle rese dei vigneti nonché alla composizione analitica dei vini a DO e a IGT;

          m) formula proposte sull'applicazione delle norme in materia di analisi chimico-fisiche e di esami organolettici dei vini a DO;

          n) esprime il proprio parere sugli statuti dei consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 16.

      6. Il Comitato può costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto frodi sull'origine e sulla provenienza geografica dei vini di cui alla presente legge. Il Comitato può altresì intervenire nei giudizi civili, ai sensi dell'articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile, per far valere il proprio interesse alla tutela delle DO e delle IGT.
      7. Il Comitato è legittimato ad agire in giudizio, per conto e previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a tutela dei viticoltori interessati, nei confronti di soggetti privati e pubblici che, con agenti inquinanti o altri fattori ovvero attraverso l'abusivo esercizio di servitù, recano pregiudizio alle coltivazioni dei vigneti, nonché alla qualità e all'immagine dei vini a DO e a IGT.

 

Pag. 26


      8. Le spese annuali per il funzionamento del Comitato e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali, determinante in 500.000 euro, sono poste a carico dell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per il funzionamento del Comitato si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, e successive modificazioni.
      9. L'ufficio amministrativo è retto da un dirigente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto da funzionari dello stesso Ministero, nominati con decreto del Ministro. Esso svolge le occorrenti attività amministrative e tecniche e ogni altro incarico conferitogli dal citato Ministero e dal Comitato.
      10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio amministrativo del Comitato, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, e successive modificazioni.